
Il regime forfettario è stato introdotto in Italia con la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, conosciuta anche come Legge di Stabilità 2015. Questo regime fiscale agevolato è stato pensato per semplificare la gestione fiscale delle piccole imprese e dei liberi professionisti, riducendo gli adempimenti burocratici e applicando una tassazione più favorevole.
Con la sua entrata in vigore, ha determinato l’abrogazione di tutti i regimi agevolati che esistevano in precedenza:
• il regime delle nuove iniziative produttive,
• il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto regime dei nuovi minimi,
• il regime contabile agevolato per gli “ex minimi”.
I requisiti di accesso e permanenza attualmente in vigore sono stabiliti dalle leggi di bilancio. Si possono distinguere requisiti soggettivi e oggettivi.
Requisito Soggettivo
Possono accedere al regime forfettario le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, incluse le imprese familiari. L’agevolazione si rivolge pertanto a liberi professionisti e ditte individuali.
Requisiti Oggettivi
Il primo requisito per accedervi riguarda i ricavi dell’attività, i quali non devono superare gli 85.000,00 Euro l’anno. In caso di apertura di nuova attività tale limite va rapportato ai giorni (va perciò diviso il limite attuale di 85.000,00 per 365 e moltiplicato per i giorni di attività dell’anno).
Per il 2025 il limite di ricavi e compensi potrebbe passare dagli attuali 85.000€ ai 100.000€, ma la misura non è ancora stata confermata.
Per ricavi, nel caso in oggetto, si intendono tutte le entrate derivanti dall’attività incassate durante il periodo di riferimento. Nel caso dell’esercizio di più attività contemporaneamente, per verificare il limite dei ricavi, si dovranno sommare i ricavi di tutte le attività svolte.
Il secondo requisito oggettivo per l’accesso al regime forfettario riguarda le spese sostenute per il personale dipendente le quali non possono superare 20.000,00 Euro.
Cause di esclusione
Per l’accesso al regime vi sono poi diverse cause di esclusione che andranno analizzate per ogni singolo caso tra queste si annoverano:
– L’adozione di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
– Residenza fuori dall’Italia (salvo produzione di redditi per almeno il 75% in Italia e la residenza in uno stato membro UE).
– L’effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati, terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
– L’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e la contemporanea partecipazione a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir);
– L’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e il contemporaneo controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
– L’esercizio di attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
– Il percepimento, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir) eccedenti l’importo di 30.000 Euro (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).
Con la legge di Bilancio 2025 si ipotizza l’innalzamento a 35mila euro del limite di reddito di lavoro dipendente o pensione. Si era parlato di un aumento fino a 50mila euro, ma l’ultima ipotesi meno costosa per lo Stato sembra essere il tetto a 35.000 euro.
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