L’applicazione del Regime PEX

La PEX (partecipation exemption) è disciplinata dall’articolo 87 del Tuir e prevede la parziale irrilevanza fiscale delle plusvalenze relative alle cessioni di partecipazioni, consente inoltre di beneficiare di un’esenzione parziale sui redditi derivanti da partecipazioni, favorendo così la detassazione dei profitti provenienti da partecipazioni in altre società

Le percentuali di esenzione cambiano, a seconda del soggetto:

• Soggetti passivi di IRPEF: esenzione del 41,86%.
• Soggetti passivi di IRES: esenzione del 95%.

Quindi per esempio:

Una società di capitali italiana che riceve dividendi da partecipazioni in altre società può esentare il 95% dei dividendi dal reddito, assoggettando a tassazione solo il 5% rimanente. Inoltre, se tale società cede una partecipazione in un’altra società, la plusvalenza realizzata è quasi completamente esentata: la parte esente è pari al 95% della plusvalenza, mentre il restante 5% sarà assoggettato a tassazione.
L’obiettivo del regime è incentivare gli investimenti tra le società, facilitare la gestione delle partecipazioni e promuovere il flusso di capitali e profitti tra le imprese. Il regime PEX riduce la doppia imposizione sugli utili distribuiti tra le società partecipanti, creando così un ambiente fiscale più vantaggioso per gli investimenti intercompany.

Possono usufruire del regime PEX tutti i contribuenti che producono reddito d’impresa. Tale beneficio, in particolare, può essere fruito da:

– società di capitali (Srl, Spa e Sapa);
– società cooperative e di mutua assicurazione;
– enti pubblici e privati che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività di tipo commerciale;
– società o enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni;
– società di persone (sas e snc);
– persone fisiche titolari di reddito d’impresa.

Affinché per una partecipazione si possa fruire del regime PEX, devono essere soddisfatti una serie di requisiti previsti dall’articolo 87 del Tuir:

1. Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello di avvenuta cessione (c.d “holding period”)
Risultano perciò esclusi dalla possibilità di avvalersi del regime i soggetti di nuova costituzione, ad eccezione delle società neocostituite tramite operazioni straordinarie con il regime di neutralità fiscale, come fusioni o scissioni.
Per quanto riguarda l’acquisto di partecipazioni in momenti diversi, vanno considerate cedute per prime le partecipazioni acquisite più di recente.

2. Iscrizione in bilancio, tra le immobilizzazioni finanziarie, nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso
Tale requisito deve essere verificato nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, pertanto, se durante tale periodo la partecipazione viene iscritta nell’attivo circolante dello stato patrimoniale, viene preclusa qualsiasi possibilità di applicazione del regime. Tuttavia, qualora la partecipazione venga successivamente iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie, se tale iscrizione avviene nel primo esercizio utile, le successive riclassificazioni nell’attivo circolante non precludono l’applicazione del regime.

3. Residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata
Tale requisito deve sussistere ininterrottamente sin dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo. La legge di bilancio 2024 ha esteso il regime alle cessioni di partecipazioni effettuate da società ed enti commerciali privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società.

4. Esercizio, da parte della società partecipata, di un’attività commerciale o industriale.
L’impresa commerciale è individuata sulla base dei criteri di cui all’articolo 55 del Tuir coincide quindi con le attività che producono reddito d’impresa prevedendo perciò un campo più ampio rispetto a quello civilistico.

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