I vantaggi del regime forfettario

Il regime forfettario è attualmente molto vantaggioso.

Dal punto di vista fiscale infatti in breve:

  • Nel regime ordinario si paga l’IRPEF, un’imposta progressiva a scaglioni la cui aliquota minima è pari al 23% fino ad un massimo del 43% per i redditi superiori ad € 50.000,00. Tali percentuali si applicano al reddito imponibile ottenuto sottraendo dal totale dei ricavi i costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività e i contributi versati.
  • Nel regime forfettario si paga un’imposta sostitutiva del 15% o addirittura del 5% per i primi 5 anni di attività su un imponibile determinato moltiplicando l’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti per il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (indicato nell’ Allegato 2 alla legge n. 145/2018) e sottraendo i contributi versati.

I vantaggi del regime forfettario tuttavia non si limitano unicamente ad un’aliquota molto conveniente, si ha infatti diritto a diverse semplificazioni dal punto di vista amministrativo, contabile e fiscale.

L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

Nel regime forfettario a differenza dell’ordinario non bisogna addebitare l’iva ai clienti incrementando il prezzo finale della prestazione la quale può risultare perciò anche più appetibile per i soggetti che non portano l’iva in detrazione. Allo stesso tempo però non si potrà portare l’iva in detrazione su acquisti e spese per l’attività.

In tale regime si è esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e delle relative dichiarazioni.

Eccezioni all’esonero iva si hanno per acquisti intracomunitari oltre i 10.000,00 Euro, per le prestazioni di cui all’art. 7 ter ricevute da soggetti esteri e per tutti i casi di reverse charge, per cui si dovrà assolvere l’IVA integrando la fattura emessa dall’operatore e versarla entro il 16 del mese successivo.

La Contabilità

Nel regime forfettario si è esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, perciò la contabilità risulta molto snella.

Si è esclusi dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale.

Non si è sostituti d’imposta, non bisogna perciò operare ritenute alla fonte, versarle e compilare il modello 770 e allo stesso tempo non si è soggetti a ritenuta alla fonte su ricavi e compensi.

Gli Obblighi

Qualche incombenza è presente anche nel regime forfettario, infatti è necessario numerare e conservare le fatture di acquisto e memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi perciò vanno emesse e conservate le fatture.

Vi è poi l’obbligo di fatturazione elettronica. Le fatture devono quindi essere emesse, ricevute e conservate in formato elettronico inoltre devono riportare la dicitura “Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018” e la dicitura “operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni” per l’esenzione dell’iva e della ritenuta.

Infine va applicata la marca da bollo di € 2,00 sulle fatture che superano l’importo di € 77,47.

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